Scoppia la polemica tra il Cimest e l’ex Direttore Generale dell’Assessorato regionale alla Salute
Scoppia la polemica tra il Cimest e l’ex Direttore Generale dell’Assessorato regionale alla Salute
 
La risposta Del Cimest alle dichiarazioni dell’ex Direttore Generale
dell’assessorato alla Salute, Dott. Mario La Rocca. Le sue affermazioni sono
gravemente fuorvianti e lesive dell’onorabilità delle strutture convenzionate e
dei sindacati di categoria, oltre a rappresentare un’errata ricostruzione
normativa e amministrativa dei fatti.
Il CIMEST – Coordinamento Intersindacale della Specialistica Territoriale -
intende chiarire i fatti a seguito delle dichiarazioni rilasciate dall’ex
Direttore Generale dell’Assessorato Regionale alla Salute, dott. Mario La
Rocca, secondo cui “gli ambulatori che durante la pandemia hanno ricevuto
l’indennità di funzione come anticipo di cassa non hanno voluto restituire
nulla”, aggiungendo che i sindacati si sarebbero opposti al suo tentativo di
recuperare tali somme.
Tali affermazioni sono gravemente fuorvianti e lesive dell’onorabilità
delle strutture convenzionate e dei sindacati di categoria, oltre a
rappresentare un’errata ricostruzione normativa e amministrativa dei fatti.
1. Quadro normativo: Legge Regionale
Sicilia n. 9 del 12 maggio 2020, art. 15
La Legge Regionale n. 9/2020, approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana
durante l’emergenza pandemica da COVID-19, disponeva all’articolo 15, comma 1
che: “Al fine di garantire la continuità dell’assistenza sanitaria e il
sostegno economico alle strutture accreditate durante la sospensione o la
riduzione delle attività sanitarie, è riconosciuta un’indennità di funzione
commisurata al budget assegnato nell’anno precedente.”
Il comma 2 stabiliva inoltre che tale indennità doveva essere recuperata
mediante l’erogazione di prestazioni in extrabudget non liquidabili, e non
attraverso restituzioni in denaro. La ratio della norma era quella di
assicurare la tenuta economica e occupazionale del sistema territoriale
accreditato nel periodo di sospensione delle attività, garantendo un flusso di
cassa costante e la possibilità di recupero successivo con prestazioni
aggiuntive. 
 
2. Il mancato rispetto della
legge e le circolari amministrative difformi
 
Il dott. La Rocca, nella sua qualità di Direttore Generale del DASOE,
ha emesso più circolari (tra cui la nota prot. n. 19166 del 12 maggio 2021 e
successivi chiarimenti) con cui invitava le ASP a non applicare la Legge
9/2020, subordinando l’erogazione dell’indennità di funzione a condizioni non
previste dal legislatore regionale.
Tali atti si sono posti in contrasto con la volontà espressa dall’Assemblea
Regionale Siciliana, la quale non ha mai modificato né abrogato l’art. 15 della
legge in questione. Il comportamento amministrativo ha dunque generato una
violazione del principio di gerarchia delle fonti e dell’art. 134 della
Costituzione Regionale Siciliana.
Si aggiunga a quanto detto che a livello nazionale con l’art.4, commi 5
bis e 5 ter del decreto legge n. 34/2020 convertito con la legge n.77 del
17/07/2020, come modificato ed integrato dall’art 19 ter del Decreto Legge
28/10/2020, n.137 convertito in legge 18/12/2020, n.176 per il periodo
pandemico era stato previsto per le strutture accreditate un contributo una tantum a ristoro dei soli costi
fissi sostenuti e rendicontati dalla struttura la cui attività fosse stata
sospesa e la cui chiusura fosse stata disposta in forza di un provvedimento
regionale. Nel territorio regionale siciliano tale forma di indennizzo non
risulta sia mai stata elargita poichè – come è ben noto – nella Regione Sicilia
le strutture estrene convenzionate non hanno mai sospeso la propria attività
sanitaria nel periodo di emergenza Covid, continuando ad erogare i propri
servizi in favore degli utenti, posto che era stato proprio l’Assessorato
regionale alla Sanita con propria nota a diffidare espressamente le strutture
stesse a continuare ad erogare le prestazioni convenzionate, addirittura
paventando in caso contrario la sospensione dell’accreditamento istituzionale.
Pertanto, le strutture operanti nel territorio regionale, negando alle
stesse strutture il diritto a percepire l’indennità di funzione, si vedrebbero
oltremodo penalizzate rispetto al resto del territorio nazionale perchè non
potrebbero nemmeno accedere al predetto indennizzo nazionale.
 
3. Conseguenze giuridiche:
contenziosi e sentenze
Le ASP che si sono conformate alle circolari dell’Assessorato, negando
l’applicazione della legge, sono state convenute in giudizio dalle strutture
interessate.
A oggi, la quasi totalità dei giudizi civili si è conclusa con il
riconoscimento del diritto delle strutture convenzionate esterne a percepire
l’agevolazione prevista dall’art. 15 L.R. 9/2020,
con la conseguente condanna delle ASP alla relative corresponsione, con
maggiorazione di interessi e spese legali.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2024, ha inoltre
confermato la legittimità della norma regionale, dichiarando che le
disposizioni della L.R. 9/2020 sono coerenti con la cornice emergenziale
nazionale e rientrano pienamente nella potestà legislativa regionale in materia
sanitaria (art. 14, lett. q, Statuto Siciliano).
4. Danno erariale e impatto sui LEA
Le circolari emesse dal dott. La Rocca, non applicando la Legge 9/2020, hanno
determinato:
- un danno erariale per le ASP, costrette a sostenere spese legali e
risarcimenti;
- la mancata utilizzazione di circa 40 milioni di euro destinati alle
strutture accreditate, somme che – se impiegate correttamente – avrebbero
garantito la piena erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sul
territorio.
Il danno arrecato dalla regolamentazione predetta dovrà certamente
formare oggetto di sindacato da parte del Giudice Contabile.
In sostanza, il risparmio apparente ottenuto non applicando la legge si
è tradotto in un depauperamento delle risorse sanitarie e in un pregiudizio per
la qualità dei servizi offerti ai cittadini siciliani.
5. Posizione del CIMEST
Il CIMEST ribadisce che le strutture ambulatoriali accreditate, a causa delle restrizioni sanitarie e della chiusura temporanea delle attività durante la pandemia, non potevano materialmente produrre extrabudget utile a compensare immediatamente l’indennità di funzione. Per tale ragione, il sindacato ha chiesto all’Assessorato una proroga dei termini di recupero attraverso prestazioni aggiuntive, nel pieno rispetto del dettato normativo e della sostenibilità economica del sistema. 6. Conclusioni
Alla luce di quanto sopra:
- nessun tentativo di delegittimazione è mai stato posto in essere dal
CIMEST nei confronti del dott. La Rocca;
- le critiche mosse hanno riguardato esclusivamente la non corretta
applicazione della Legge Regionale n. 9/2020;
- il comportamento amministrativo tenuto dall’ex Direttore Generale ha
prodotto effetti distorsivi, danni economici e un indebolimento della rete
territoriale di specialistica accreditata;
- si invita pertanto il dott. La Rocca a fornire chiarimenti pubblici
circa la destinazione dei 40 milioni di euro non utilizzati, risorse che
spettavano legittimamente alle strutture convenzionate per garantire la
continuità assistenziale durante l’emergenza pandemica.
CIMEST
– Coordinamento Intersindacale della Specialistica Territoriale
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