ABBATTIMENTO LISTE DIATTESA IN FARMACIA – SCELTA SBAGLIATA CHE NON TUTELA IL PAZIENTE: IL FARMACISTANON HA STUDIATO MEDICINA - DURISSIMA PRESA DI POSIZIONE DA PARTE DEL CIMEST
Durissima presa di posizione da parte dei vertici del Cimest (Coordinamento Intersindacale Medicina Specialistica di Territorio) presidente Salvatore Calvaruso e coordinatori Domenico Garbo e Salvatore Gibiino.
Il Ministro della Salute sta per emanare un Decreto Legge sull’abbattimento delle liste di attesa coinvolgendo le farmacie.
Da
non crederci, un elettrocardiogramma si potrà andare a fare dal farmacista che
tutto ha studiato tranne che medicina. È vero, farà un corso che gli insegnerà dove
mettere gli elettrodi (ma non sa che secondo le patologie che lui sconosce
questi elettrodi potranno essere messi in posti diversi, alcune volte al
secondo spazio intercostale, altre al quarto, altre al contrario da sinistra
verso destra o da destra verso sinistra). Poi si collegherà ad una cardiologia
in Pakistan?, in India?, in Europa? che senza visitare il paziente relazionerà
l’elettrocardiogramma, o l’holter ECG o il monitoraggio pressorio, o anche una
analisi del sangue, o una spirometria ecc. ecc..
Per
i poco informati è come dire che per costruire un palazzo si comincia a
costruire dal tetto. Proprio questo sta decretando il Ministro della Salute
che, udite udite, è anche un medico e Professore Universitario e Rettore. Forse
si dimentica che prima di un esame strumentale si deve valutare la storia
clinica del paziente, chiedere quali malattie ha avuto, la familiarità, i
luoghi di lavoro ecc.ecc. (anamnesi remota) e poi passare alla sintomatologia
per cui richiede l’esame come per esempio se ha dolore al petto, come insorge
questo dolore, quanto dura, dove si irradia ecc. ecc. (anamnesi prossima) e per
ultimo eseguire l’esame strumentale, ma non sempre necessario.
Il
Decreto sovvertirà tutto quello che si è insegnato all’Università, si dovranno
riscrivere i libri di medicina e... si dovranno ampliare i cimiteri.
Chi
vi scrive è un cardiologo del territorio, ex professore universitario che ha
insegnato la Semeiotica (cioè conoscere la malattia attraverso i segni e la
visita) a centinaia di futuri medici.
Cancelliamo
con un decreto tutto questo, facciamo subito l’elettrocardiogramma o
qualsivoglia altro esame che il Ministro ed i suoi predecessori improvvidamente
stanno autorizzando (spirometria?, Holter?, esami del sangue?, prelievo di
campioni biologici nasali?, salivari?, orofarigei? Cicli di fisioterapia?).
Addirittura i vaccini, forse si dimentica che la somministrazione di un vaccino
può dare gravi effetti collaterali come una reazione allergica grave e che, se
non interviene il medico con terapia appropriata (obbligo negli studi medici di
bombola di ossigeno e di farmaci di primo soccorso) può portare al decesso del
paziente?
Ma
forse si dimentica che un elettrocardiogramma nei limiti della norma senza la
visita che obbligatoriamente deve precedere ogni esame strumentale, non ha
alcun significato? Non è questo che si insegna all’Università? Un paziente può
avere un ECG normale ma una gravissima patologia valvolare cardiaca che si
diagnostica con la visita. Và dal farmacista… poi una relazione di un
cardiologo telefonico… referta… tutto normale e per ultimo il farmacista… con
una bella pacca sulla spalla dice all’improvvido paziente vai tranquillo tutto
a posto!!!
Per
non parlare che in queste strutture che apriranno le farmacie non vi è alcuna
salvaguardia sanitaria che invece è obbligatoria nei VERI STUDI MEDICI, è
sufficiente, dice il Ministro, l’idoneità igienico sanitaria, per i non addetti
un gabinetto (uno solo senza andicap), altezza del tetto 2,70 mt, pavimento
pulito, mobili spolverati.... E basta??? Siamo impazziti??? Lo stesso Ministero
od i suoi predecessori hanno più volte emanato diversi decreti
sull’accreditamento riguardo gli obblighi sanitari che deve avere un VERO
STUDIO MEDICO sono decreti di anche 250 pagine, dico 250 pagine che specificano
i requisiti generali, poi organizzativi, poi strutturali, poi tecnologici e
così via. Tanto per fare un esempio approntare gli organigrammi per la gestione
delle informazioni, miglioramento della qualità, analisi dei disservizi,
valutazione dei protocolli dei percorsi assistenziali, piano per la gestione
delle emergenze, dell’aggiornamento, delle complicanze, la conservazione dei
documenti, il fascicolo sanitario elettronico, manutenzione ordinaria e
straordinaria delle apparecchiature, protezione antincendio, acustica,
sicurezza antinfortunistica, acustica, elettrica, barriere architettoniche,
Legge 231 sull’anticorruzione e mi fermo qui, sono 250 pagine e non valutare se
i mobili sono spolverati o se il pavimento è pulito e se vi è un bagno.
Si
dimentica anche che il fisioterapista che i vari Ministri hanno autorizzato a
lavorare in farmacia non sono abilitati ad operare se prima un FISIATRA e non
il medico di medicina generale prescrive il piano riabilitativo.
Per
non parlare dei gravissimi reati in cui potrà incorrere chi apre (farmacisti)
uno studio che esegue prestazioni mediche. Parliamo della mancanza della figura
del DIRETTORE SANITARIO che non può essere un FARMACISTA
come vorrebbe far credere impropriamente questa bozza di decreto.
La
figura del DIRETTORE SANITARIO è normata dalla legge,
infatti ad esso vanno riconosciute plurime attribuzioni, incluse quelle di
carattere manageriale e medico-legale, in quanto egli verifica l’appropriatezza
delle prestazioni medico-chirurgiche erogate, la corretta conservazione
dei farmaci, organizza la logistica dei pazienti e, soprattutto, governa la
gestione del rischio clinico.
Il Direttore sanitario è il garante ultimo
dell’assistenza sanitaria ai pazienti e del coordinamento del personale
sanitario operante nella struttura, affinché tale attività sia sempre
improntata a criteri di qualità e di sicurezza:
·
è
una figura dirigenziale in campo medico che ricopre un ruolo di garanzia, di
guida, supervisione e qualità delle prestazioni erogate da una struttura
sanitaria;
·
è
una figura garante per gli utenti e per gli operatori del corretto esercizio
delle prestazioni sanitarie erogate all’interno della struttura, e cioè che
siano effettuate in sicurezza, da personale sanitario con adeguata preparazione
ed in condizioni igienico-sanitarie adeguate oltre che in modo conforme alle
regole di deontologia professionale;
·
è
una figura obbligatoria in ogni struttura sanitaria che svolga la sua attività
in forma ambulatoriale o societaria;
·
è
responsabile di tutta l’attività sanitaria del centro in cui opera;
·
la
responsabilità del Direttore sanitario può assumere anche rilievo penale.
Si
riportano solo alcune Leggi che documentano il divieto di gestire un
ambulatorio da parte del farmacista e l’obbligo che esso sia un MEDICO:
Legge n° 24/2017 (Legge Gelli) Art. 7
Responsabilità civile della struttura e
dell'esercente la professione sanitaria
“La struttura sanitaria o sociosanitaria
pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga
dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente
e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli
articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Regolamento generale sanitario (1901) –
Art. 83
“Chiunque intende aprire o mantenere in
esercizio ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica […] ne fa
domanda al Prefetto, corredandola con la dichiarazione scritta di un dottore in
medicina e chirurgia, che assume la direzione tecnica dell'istituto che si
intende aprire o mantenere in esercizio”
Regio Decreto 1265/1934 - Testo Unico
delle Leggi Sanitarie (TULLSS) - Art. 193
“Nessuno può aprire o mantenere in
esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di
assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di
accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione
del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere dei Consiglio
provinciale di sanità.
Legge 412/1991 – Art. 4 comma 2
«[…] dette istituzioni sanitarie sono
sottoposte al regime di autorizzazione e vigilanza di cui all’art. 43 della
legge 833/1978 (Legge istitutiva del SSN) e devono avere un direttore sanitario
o tecnico, che risponde personalmente dell’organizzazione tecnica e funzionale
dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del
personale che ivi opera».
a) Abusivo esercizio di una professione –
art. 348 c.p.
Art. 348 c.p. - Esercizio abusivo di una
professione.
[I]. Chiunque abusivamente esercita una
professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a
euro 50.000.
Forse
prossimamente saranno i macellai ad essere autorizzati a piccoli interventi
chirurgici, ne ho visto diversi sono molto bravi e con una manualità che a
volte supera il Chirurgo.
Tantissimo
rispetto per i farmacisti, in famiglia ho anche un ex Presidente dell’Ordine
dei Farmacisti ed anche ex Vice Presidente di Federfarma e quindi ho il titolo
per conoscere la loro preparazione di grandissimo rispetto per la farmaceutica
ma non per la medicina.
Il
Presidente CIMEST
Dr.
Salvatore Calvaruso
I
Coordinatori CIMEST
Dr.
D. Garbo
Dr.
S. Gibiino (relatore)
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