ABBATTIMENTO LISTE DI ATTESA, IL CIMEST: “LE FARMACIE NON SONO AMBULATORI MEDICI”
IL CIMEST: “LE FARMACIE NON SONO AMBULATORI MEDICI”
ABBATTIMENTO LISTE
DI ATTESA IN FARMACIA – SCELTA SBAGLIATA CHE NON TUTELA IL PAZIENTE: IL
FARMACISTA NON HA STUDIATO MEDICINA - DURISSIMA PRESA DI POSIZIONE DA PARTE DEL
CIMEST
Durissima presa di
posizione da parte dei vertici del Cimest (Coordinamento Intersindacale
Medicina Specialistica di Territorio) presidente Salvatore Calvaruso e
coordinatori Domenico Garbo e Salvatore Gibiino.
Il Ministro della
Salute sta per emanare un Decreto Legge sull’abbattimento delle liste di attesa
coinvolgendo le farmacie.
Da non crederci,
un elettrocardiogramma si potrà andare a fare dal farmacista che tutto ha
studiato tranne che medicina. È vero, farà un corso che gli insegnerà dove
mettere gli elettrodi (ma non sa che secondo le patologie che lui sconosce
questi elettrodi potranno essere messi in posti diversi, alcune volte al
secondo spazio intercostale, altre al quarto, altre al contrario da sinistra
verso destra o da destra verso sinistra). Poi si collegherà ad una cardiologia
in Pakistan?, in India?, in Europa? che senza visitare il paziente relazionerà
l’elettrocardiogramma, o l’holter ECG o il monitoraggio pressorio, o anche una
analisi del sangue, o una spirometria ecc. ecc..
Per i poco
informati è come dire che per costruire un palazzo si comincia a costruire dal
tetto. Proprio questo sta decretando il Ministro della Salute che, udite udite,
è anche un medico e Professore Universitario e Rettore. Forse si dimentica che
prima di un esame strumentale si deve valutare la storia clinica del paziente,
chiedere quali malattie ha avuto, la familiarità, i luoghi di lavoro ecc.ecc.
(anamnesi remota) e poi passare alla sintomatologia per cui richiede l’esame
come per esempio se ha dolore al petto, come insorge questo dolore, quanto
dura, dove si irradia ecc. ecc. (anamnesi prossima) e per ultimo eseguire
l’esame strumentale, ma non sempre necessario.
Il Decreto
sovvertirà tutto quello che si è insegnato all’Università, si dovranno
riscrivere i libri di medicina e... si dovranno ampliare i cimiteri.
Chi vi scrive è un
cardiologo del territorio, ex professore universitario che ha insegnato la
Semeiotica (cioè conoscere la malattia attraverso i segni e la visita) a
centinaia di futuri medici.
Cancelliamo con un
decreto tutto questo, facciamo subito l’elettrocardiogramma o qualsivoglia
altro esame che il Ministro ed i suoi predecessori improvvidamente stanno
autorizzando (spirometria?, Holter?, esami del sangue?, prelievo di campioni
biologici nasali?, salivari?, orofarigei? Cicli di fisioterapia?). Addirittura
i vaccini, forse si dimentica che la somministrazione di un vaccino può dare
gravi effetti collaterali come una reazione allergica grave e che, se non
interviene il medico con terapia appropriata (obbligo negli studi medici di
bombola di ossigeno e di farmaci di primo soccorso) può portare al decesso del
paziente?
Ma forse si
dimentica che un elettrocardiogramma nei limiti della norma senza la visita che
obbligatoriamente deve precedere ogni esame strumentale, non ha alcun
significato? Non è questo che si insegna all’Università? Un paziente può avere
un ECG normale ma una gravissima patologia valvolare cardiaca che si
diagnostica con la visita. Và dal farmacista… poi una relazione di un
cardiologo telefonico… referta… tutto normale e per ultimo il farmacista… con
una bella pacca sulla spalla dice all’improvvido paziente vai tranquillo tutto
a posto!!!
Per non parlare
che in queste strutture che apriranno le farmacie non vi è alcuna salvaguardia
sanitaria che invece è obbligatoria nei VERI STUDI MEDICI, è sufficiente, dice
il Ministro, l’idoneità igienico sanitaria, per i non addetti un gabinetto (uno
solo senza andicap), altezza del tetto 2,70 mt, pavimento pulito, mobili
spolverati.... E basta??? Siamo impazziti??? Lo stesso Ministero od i suoi
predecessori hanno più volte emanato diversi decreti sull’accreditamento
riguardo gli obblighi sanitari che deve avere un VERO STUDIO MEDICO sono
decreti di anche 250 pagine, dico 250 pagine che specificano i requisiti
generali, poi organizzativi, poi strutturali, poi tecnologici e così via. Tanto
per fare un esempio approntare gli organigrammi per la gestione delle
informazioni, miglioramento della qualità, analisi dei disservizi, valutazione
dei protocolli dei percorsi assistenziali, piano per la gestione delle
emergenze, dell’aggiornamento, delle complicanze, la conservazione dei
documenti, il fascicolo sanitario elettronico, manutenzione ordinaria e
straordinaria delle apparecchiature, protezione
antincendio, acustica, sicurezza antinfortunistica, acustica, elettrica,
barriere architettoniche, Legge 231 sull’anticorruzione e mi fermo qui, sono
250 pagine e non valutare se i mobili sono spolverati o se il pavimento è
pulito e se vi è un bagno.
Si dimentica anche
che il fisioterapista che i vari Ministri hanno autorizzato a lavorare in
farmacia non sono abilitati ad operare se prima un FISIATRA e non il medico di
medicina generale prescrive il piano riabilitativo.
Per
non parlare dei gravissimi reati in cui potrà incorrere chi apre (farmacisti)
uno studio che esegue prestazioni mediche. Parliamo della mancanza della figura
del DIRETTORE SANITARIO che non può essere un FARMACISTA come vorrebbe far credere impropriamente questa bozza
di decreto.
La
figura del DIRETTORE SANITARIO è
normata dalla legge, infatti ad esso vanno riconosciute plurime attribuzioni,
incluse quelle di carattere manageriale e medico-legale, in quanto egli
verifica l’appropriatezza delle prestazioni medico-chirurgiche erogate, la
corretta conservazione dei farmaci, organizza la logistica dei pazienti e,
soprattutto, governa la gestione del rischio clinico.
Il Direttore sanitario è il garante ultimo
dell’assistenza sanitaria ai pazienti e del coordinamento del personale
sanitario operante nella struttura, affinché tale attività sia sempre
improntata a criteri di qualità e di sicurezza:
·
è una figura dirigenziale in campo medico
che ricopre un ruolo di garanzia, di guida, supervisione e qualità delle
prestazioni erogate da una struttura sanitaria;
·
è una figura garante per gli utenti e per
gli operatori del corretto esercizio delle prestazioni sanitarie erogate
all’interno della struttura, e cioè che siano effettuate in sicurezza, da
personale sanitario con adeguata preparazione ed in condizioni igienico-sanitarie
adeguate oltre che in modo conforme alle regole di deontologia professionale;
·
è una figura obbligatoria in ogni
struttura sanitaria che svolga la sua attività in forma ambulatoriale o
societaria;
·
è responsabile di tutta l’attività
sanitaria del centro in cui opera;
·
la responsabilità del Direttore sanitario
può assumere anche rilievo penale.
Si riportano solo alcune Leggi che documentano il
divieto di gestire un ambulatorio da parte del farmacista e l’obbligo che esso
sia un MEDICO:
Legge
n° 24/2017 (Legge Gelli) Art. 7
Responsabilità
civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria
“La struttura
sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della
propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione
sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della
struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice
civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Regolamento
generale sanitario (1901) – Art. 83
“Chiunque intende
aprire o mantenere in esercizio ambulatori o case o istituti di cura
medico-chirurgica […] ne fa domanda al Prefetto, corredandola con la
dichiarazione scritta di un dottore in medicina e chirurgia, che assume la
direzione tecnica dell'istituto che si intende aprire o mantenere in esercizio”
Regio Decreto
1265/1934 - Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULLSS) - Art. 193
“Nessuno può
aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura
medico-chirurgica o di assistenza
ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento
diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del
prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere dei Consiglio
provinciale di sanità.
Legge 412/1991 –
Art. 4 comma 2
«[…] dette
istituzioni sanitarie sono sottoposte al regime di autorizzazione e vigilanza
di cui all’art. 43 della legge 833/1978 (Legge istitutiva del SSN) e devono
avere un direttore sanitario o tecnico, che risponde personalmente
dell’organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei
prescritti titoli professionali da parte del personale che ivi opera».
a) Abusivo
esercizio di una professione – art. 348 c.p.
Art. 348 c.p. -
Esercizio abusivo di una professione.
[I]. Chiunque
abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale
abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
Forse prossimamente saranno i macellai ad
essere autorizzati a piccoli interventi chirurgici, ne ho visto diversi sono
molto bravi e con una manualità che a volte supera il Chirurgo.
Tantissimo
rispetto per i farmacisti, in famiglia ho anche un ex Presidente dell’Ordine
dei Farmacisti ed anche ex Vice Presidente di Federfarma e quindi ho il titolo
per conoscere la loro preparazione di grandissimo rispetto per la farmaceutica
ma non per la medicina.
Il Presidente CIMEST
Dr. Salvatore Calvaruso
I Coordinatori CIMEST
Dr. D. Garbo
Dr. S. Gibiino (relatore)
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