Sentenza Tar Palermo: illegittima la diretta erogazione di servizi sanitari da parte delle farmacie
Sentenza Tar Palermo: illegittima la diretta erogazione di servizi
sanitari da parte delle farmacie
Accolti i tre ricorsi proposti dai Sindacati Cimest ed SBV insieme a
circa 100 Strutture siciliane convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale
nelle varie branche della Cardiologia, Laboratori di analisi e Fisiatria -
tutti assistiti dagli avvocati professori Salvatore Pensabene Lionti e Tommaso
Pensabene Lionti.
Il Tar Palermo, Sezione I, con tre sentenze emesse martedì 22 aprile 2025 ha
posto fine ad un complesso contenzioso che ha visto protagoniste da un lato le
Strutture specialistiche convenzionate operanti nella Regione, guidate dai due
dei più rappresentativi Sindacati regionali di settore (Cimest e SBV), e
dall’altro l’Assessorato regionale della salute, Federfarma e gli Ordini
Nazionali e Regionali dei farmacisti.
L’oggetto del contendere è stato, in particolare, il tema delle “Farmacie dei
servizi”: cioè della possibilità per le farmacie di erogare per la prima volta
prestazioni sanitarie di vario genere (analisi del sangue, esami cardiologici,
prestazioni fisioterapiche) direttamente a carico del Servizio Sanitario.
Il particolare, è da precisare che il Tar Palermo (Presidente il Consigliere
Salvatore Veneziano, Relatore il Consigliere Francesco Mulieri), con le tre
suindicate sentenze - in accoglimento di tre ricorsi proposti dai Sindacati
Cimest e SBV, presieduti rispettivamente dai dottori Salvatore Calvaruso e
Salvatore Gibiino, insieme a circa 100 Strutture siciliane convenzionate con il
Sistema Sanitario Nazionale nelle varie branche della Cardiologia, Laboratori
di analisi e Fisiatria - tutti assistiti dagli avvocati professori Salvatore
Pensabene Lionti e Tommaso Pensabene Lionti - ha annullato il provvedimento con
cui l’Assessorato Regionale della Salute avrebbe consentito alle farmacie di
aprire veri e propri poliambulatori convenzionati esterni e distaccati
dalla sede farmaceutica
Il Giudice amministrativo infatti - in accoglimento delle tesi dei professori
Pensabene Lionti - ha rilevato l’assenza di un presupposto normativo che
legittimasse l’Amministrazione ad autorizzare le farmacie in tale senso,
evidenziando nelle sentenze quanto segue: “la possibilità per le farmacie di
erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale all’interno di
locali esterni rispetto alla sede della farmacia, completamente separati dalla
struttura della farmacia stessa, deve considerarsi esclusa proprio perché in
contrasto con le norme di fonte statale che richiedono che le prestazioni erogate
dalle farmacie vengano svolte presso le farmacie”.
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